News
NUOVI PERCORSI ABILITANTI 60-30-36 CFU – SCHEDA RIEPILOGATIVA
- Aprile 26, 2024
- Posted by: comunicazioni
- Category: Uncategorized
Sono stati pubblicati i decreti MUR n. 620 e 621 del 22-04-2024 riguardanti le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila.
I decreti contengono, inoltre, i criteri di ammissione, la durata e lo svolgimento del tirocinio relativi ai suddetti percorsi.
POSTI AUTORIZZATI
Sono 51.753 i posti disponibili per i percorsi individuati considerando il fabbisogno calcolato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito su base regionale e per classe di concorso e l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e AFAM. In caso di Centri costituiti da più Università o Istituzioni AFAM, i posti sono assegnati alla sola istituzione capofila del Centro che poi avrà il compito di ripartirli tra tutte le Istituzioni aggregate.
TIPOLOGIA DEI PERCORSI ABILITANTI
L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:
a) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA
Corsi abilitanti destinati agli aspiranti laureati (magistrale o magistrale a ciclo unico o titolo equivalente) e laureandi con almeno 180 crediti (ALLEGATO 1 DPCM 4/8/2023). Diploma ITP per le classi di concorso della tabella B.
b) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA
Questi ultimi sono percorsi abilitanti destinati:
A coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).
A coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria bis (Art. 2-ter, comma 4-bis del DL 59/2017).
Ai vincitori del concorso, sia della fase transitoria entro il 31/12/2024 che a regime dall’1/1/2025, che non hanno l’abilitazione all’insegnamento e hanno partecipato alla procedura concorsuale in quanto docenti con almeno 3 anni di servizio nei cinque anni precedenti nella scuola statale.
c) percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA
Destinati all’acquisizione dei primi 30 CFU/CFA del nuovo percorso di abilitazione come requisito che permette, in assenza di abilitazione, la partecipazione al secondo concorso della fase transitoria entro il 31/12/2024 (Art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017, art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023 e ALLEGATO 3 DPCM 4/8/2023).
d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA
Ulteriori 30 CFU/CFA riservato a coloro che in possesso dei primi 30 CFU/CFA (di cui al percorso c) superano la seconda procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 (Art.18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023).
e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA
Corsi abilitanti destinati a coloro che hanno partecipato alla procedura concorsuale della fase transitoria entro il 31/12/2024 con i 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 e, avendola superata, accedono al percorso abilitante per acquisire i restanti 36 CFU/CFA (Art.18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023).
Icorsi abilitanti da 30 CFU/CFA riservati ai docenti già in possesso di un’altra abilitazione o della specializzazione su sostegno, da svolgere in modalità online, senza tirocinio diretto e senza numero chiuso, sono stati già attivati e sono esclusi, quindi, dalle procedure abilitanti regolate dai decreti appena pubblicati di cui alla presente scheda.
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI GIÀ POSSEDUTI
Ai fini del conseguimento dei 60 CFU/CFA possono essere riconosciuti:
I 24 CFU/CFA solo se conseguiti entro il 31/10/2022, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA di tirocinio diretto.
I CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se:
- strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale;
- non superiore comunque a 12 nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso;
- non superiore comunque a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale
Negli altri percorsi (36/30) possono essere riconosciuti in proporzione CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici (si vedano quelli riconosciuti nei percorsi da 60 CFU/CFA).
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI
Per l’anno accademico 2023/24 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.
Per l’acquisizione di ogni CFU o CFA di tirocinio è previsto un impegno in presenza nei gruppi-classe pari a 12 ore
Per l’accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70 per cento per ogni attività formativa.
CONCOMITANZA CON L’VIII CICLO TFA SOSTEGNO
Per l’anno accademico 2023-2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con l’ottavo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.
Lascia un commento Annulla risposta
Devi essere connesso per inviare un commento.